Articolo 334 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Impugnazioni incidentali tardive).
Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. (171) ((173))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.