Articolo 133 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 3/2015Depositata il 22/01/2015
Non é fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, commi primo e secondo, e 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), impugnati, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., in quanto, nell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, farebbero decorrere il termine lungo per l'impugnazione dalla data del deposito della sentenza, ove diversa e anteriore rispetto alla data di effettiva pubblicazione. La separazione temporale dei due passaggi in cui si articola la procedura di pubblicazione della sentenza (deposito da parte del giudice e presa d'atto del cancelliere), comprovata dall'apposizione di date differenti, costituisce una patologia gravemente incidente sulle situazioni giuridiche degli interessati, riflettendo il tardivo adempimento delle operazioni previste dalla pertinente disciplina legislativa e regolamentare (tra le quali, l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo), nonché dalle disposizioni sul processo telematico. Invero, solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia. Pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del censurato diritto vivente, per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende così inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa; qualora ciò accada, può soccorrere l'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile, quale doveroso rimedio ad uno stato di fatto contra legem che, in quanto addebitabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione. Per il consolidato principio secondo cui «nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione», v., ex multis , la citata sentenza n. 17/2010. Per l'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa esige che «i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame», v. la citata sentenza n. 223/1993.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 133, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
- legge-Art. 46, comma 17
- codice di procedura civile-Art. 133, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.