Articolo 78 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 198/2006Depositata il 11/05/2006
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale. Deve infatti escludersi che una norma certamente eccezionale, quale l'art. 4, comma 5, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dettata in tema di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di scioglimento del matrimonio, possa costituire parametro di riferimento per una disciplina generale, mentre l'ordinamento prevede - specie a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - forme di protezione dell'incapace naturale che, attesa l'estrema varietà di ipotesi nelle quali tale forma di incapacità può darsi, prendono già in considerazione - anche attraverso provvedimenti provvisori - l'esigenza che tale protezione consegua ad un procedimento adeguato alla gravità di un provvedimento che incide sulla capacità di agire, anche processuale, del soggetto che appare affetto da incapacità naturale. > >- Sulla varietà delle forme di protezione dell'incapace naturale, v. la citata sentenza n. 468/1992 e la citata ordinanza n. 206/1995.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 78
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.