Articolo 460 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 117/1977Depositata il 09/06/1977
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce la improponibilita' della domanda giudiziale, concernente materia previdenziale ed assistenziale, nel caso di inutile decorso del termine fissato dalle leggi speciali in tema di procedimenti amministrativi, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost., in quanto si rende necessaria, da parte dello stesso giudice a quo, una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa (legge 11 agosto 1973, n. 533), con la quale e' stata introdotta un temporanea improcedibilita' della domanda in luogo della improponibilita' della stessa.
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 460
Parametri costituzionali
Pronuncia 46/1974Depositata il 27/02/1974
Non contrastano con il diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.) gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria. Invero come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni familiari (artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, richiamati dall'impugnato art. 58 citato D.P.R. n. 797 del 1955), il principio secondo cui la tutela giurisdizionale e' garantita contro gli atti della pubblica Amministrazione, non vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione (sent. n. 47 del 1964). Aggiungasi che la normativa in esame tende a far portare alla cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via amministrativa nel presupposto che l'INPS si conformi a legalita', il che non vuol dire affatto escludere o limitare la tutela giurisdizionale. Ne' v'e' pericolo che l'inerzia o le lungaggini della pubblica Amministrazione possano procrastinare intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato disposto degli impugnati artt. 57 e 58 D.P.R. n. 797 del 1955 e degli artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in tale ipotesi, di proponibilita' dell'azione giudiziaria senza che corra alcun termine di decadenza. L'adempimento dell'onere in esame non puo' neppure considerarsi a priori uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali giacche' la procedura amministrativa rappresenta in molti casi il modo di soddisfare della pretesa piu' pronto e meno dispendioso.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 57
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 58
- codice di procedura civile-Art. 460
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/1964Depositata il 16/06/1964
Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della Pubblica amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama l'inviolabilita' del diritto a tale tutela ma non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella medesima maniera, ne' vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione in guisa da renderla concreta. (Nella specie, le norme contenute negli artt. 460 c.p.c. e 97, quarto comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, tendono a far si' che siano portate avanti all'autorita' giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per composizione extragiudiziale, ma non hanno gia' lo scopo di escludere o limitare la tutela giurisdizionale).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 460
- regio decreto legge-Art. 97, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/1964Depositata il 16/06/1964
La tutela giurisdizionale e' garantita dalla Costituzione "sempre", ma non e' necessario che sussista una relazione di immediatezza tra la tutela stessa e il sorgere del diritto: da cio' la costante giurisprudenza della Corte relativa alla legittimita' costituzionale di disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o, come nella specie l'eccesso di tale diritto. Il sistema preveduto negli artt. 460 c.p.c. e 97 quarto comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione, ma soddisfa ad un'esigenza di economia processuale ne' limita la protezione giudiziaria in vista di una potesta' d'imperio della pubblica amministrazione perche' mantiene l'assoggettamento di questa all'interesse della parte privata imponendole di esaminarne rilievi per evitare l'azione giudiziaria. Ne' infine tale sistema ravvicina il diritto soggettivo all'interesse legittimo perche', pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo non giunge all'accertamento del vizio dell'atto amministrativo ma esige che in sede giurisdizionale il diritto si accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico. - S. nn. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 460
- regio decreto legge-Art. 97, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 47/1964Depositata il 16/06/1964
La espressione dell'art. 113 della Costituzione che e' "sempre" assicurata la tutela giurisdizionale non vuol dire gia' che sia stata affermata la perpetuita' di questa e quindi la impossibilita' di assoggettare il diritto soggettivo a decadenza o a prescrizione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 460
- regio decreto legge-Art. 97, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.