Articolo 127 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Direzione dell'udienza). L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente. Il giudice puo' disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. (171) ((173))
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Massime della Corte Costituzionale

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