Pronuncia 463/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Stefani Giulio, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, c.p.p., nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, vo'lta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Antonio Baldassarre
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 463/94 A. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE A INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, NEL SECONDO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA SIA DI MERA INTERPRETAZIONE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2