Articolo 138 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 130/2011Depositata il 13/04/2011
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; nel giudizio a quo , infatti, la notificazione non è avvenuta a mani proprie, bensì a mani della figlia dell'effettivo destinatario, sicché la disposizione censurata non è applicabile nella fattispecie.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 138
Parametri costituzionali
Pronuncia 132/2004Depositata il 28/04/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell?art. 138 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionano al momento della consegna dell?atto all?ufficiale giudiziario, anziché della consegna che quest?ultimo effettua nelle mani del destinatario. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che ?risulta ormai presente nell?ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale ? relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante ? il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario?; con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate alla luce di tale principio, nel senso che ?la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante (?) al momento della consegna dell?atto all?ufficiale giudiziario?. - V. sentenze citate nn. 477/2002; 28 e 97/2004.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 138
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.