Articolo 287 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 335/2004Depositata il 10/11/2004
E? costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l?art. 287 del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Ed infatti, la norma impugnata dal rimettente esclude la sola sentenza di primo grado già investita dall?appello ? ma non anche quella non ancora appellata ? dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale da essa disciplinato, ed in tale modo viene a determinare una situazione eccezionale rispetto alla regola ? ricavabile dall?esame del sistema normativo in cui tale norma si inserisce ? secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell?impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ('lato sensu') ostativo. La circostanza poi che la legge n. 353 del 1990 abbia introdotto la duplice regola della mancanza di efficacia sospensiva dell?appello (art. 337 cod. proc. civ.), unitamente a quella dell?immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.), rende tale disciplina ? che non può essere più giustificata in base a mere esigenze di economia processuale ? del tutto irragionevole, risolvendosi essa altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto ? costituendo l?azione esecutiva strumento essenziale dell?effettività della tutela giurisdizionale ? in una violazione dell?art. 24 Cost. - Sulla possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo solo in caso di manifesta irrazionalità della disciplina, ovvero di assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative, v. le citate sentenze n. 32 e n. 204/2001.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 287
Parametri costituzionali
Pronuncia 393/1994Depositata il 17/11/1994
L'art. 287 cod. proc. civ. prevede, nei casi di omissioni o di errori materiali o di calcolo, la possibilita' di correzione, con apposito procedimento, delle sentenze e delle ordinanze, ma solo se contro le prime non sia stato proposto appello e le seconde non siano revocabili. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti del citato articolo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., - per la ritenuta non estensibilita' della norma ai decreti ingiuntivi - nel corso di un procedimento nel quale, essendosi chiesta la correzione di un decreto ingiuntivo gia' impugnato con tempestiva opposizione, l'art. 287 cod. proc. civ., anche se dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua', non sarebbe comunque applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 287 cod. proc. civ.). red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 287
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.