Articolo 100 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato), 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.), 100 cod. proc. civ., 22 e 91 cod. proc. pen. - denunciati per contrasto con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 32 Cost. - "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; e dell'art. 304 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 2 Cost., "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reita' contenuta nella denuncia o querela". Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, comma quarto, prevede che "le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi"; onde spetta al giudice a quo valutare, se alla stregua dello ius superveniens, la prima questione - cui la seconda e' prospettata come "strettamente connessa" - sia tuttora rilevante.