Pronuncia 292/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 100 del codice di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1979 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carido di D'Ambrosio Gennaro, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 dell'anno 1979; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza dell'11 gennaio 1979, ha denunciato: a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 100 del codice di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; b) in riferimento all'art. 2 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 304 del codice di procedura penale, "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reità contenuta nella denuncia o querela"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, quanto alla prima questione, che le denunce concernenti gli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 100 del codice di procedura civile vengano dichiarate inammissibili perché irrilevanti, e le denunce concernenti gli artt. 22 e 91 del codice di procedura penale vengano dichiarate non fondate; quanto alla seconda questione, che la denuncia dell'art. 304 del codice di procedura penale venga dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata; Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, quarto comma, così dispone: "Le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi"; e che spetta al giudice a quo valutare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la prima questione sia ancora rilevante; che identica pronuncia va adottata con riguardo alla seconda questione, in quanto prospettata dal giudice a quo come "strettamente connessa" con la precedente.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ANDRIOLI

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Massime

ORD. 292/86. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - ASSOCIAZIONI PRIVATE RICONOSCIUTE PER LA LORO TUTELA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE -OMESSA PREVISIONE - ALTRA QUESTIONE CONNESSA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato), 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.), 100 cod. proc. civ., 22 e 91 cod. proc. pen. - denunciati per contrasto con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 32 Cost. - "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; e dell'art. 304 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 2 Cost., "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reita' contenuta nella denuncia o querela". Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, comma quarto, prevede che "le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi"; onde spetta al giudice a quo valutare, se alla stregua dello ius superveniens, la prima questione - cui la seconda e' prospettata come "strettamente connessa" - sia tuttora rilevante.

Norme citate