Articolo 623 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 105/2004Depositata il 01/04/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell?applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quo'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 623
- codice di procedura civile-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 546/2000Depositata il 04/12/2000
Manifesta infondatezza - trattandosi di questione gia' dichiarata piu' volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli gia' esaminati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutivita' del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacche' la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale 'ex tunc' del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 630
- codice di procedura civile-Art. 649
- codice di procedura civile-Art. 623
Parametri costituzionali
Pronuncia 81/1996Depositata il 19/03/1996
E' inammissibile, cosi' come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalita' riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonche' S. n. 587/1990. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 624
- codice di procedura civile-Art. 615
- codice di procedura civile-Art. 623
Parametri costituzionali
Pronuncia 234/1992Depositata il 27/05/1992
Deve ritenersi perplessa ed ambigua e percio' non tale da consentire la verifica della rilevanza, la prospettazione, da parte del giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non prevede, in tale giudizio, la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio della stessa, quando - come nella specie - non sia dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che secondo il giudice rimettente ricondurrebbe la norma censurata a conformita' ai parametri costituzionali, debba riferirsi allo stesso giudice istruttore o al collegio, nel quale ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a promuovere l'incidente. Non si puo' infatti far ricorso ad un canone generale - non rinvenibile nel vigente ordinamento processuale (cfr. gli artt. 351, 649, 373, secondo comma, 401, 407, e 830, secondo comma, cod.proc.civ.) - che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 623 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 623
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1983Depositata il 29/03/1983
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversita' delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perche' gia' decise dalla sentenza n. 63/1982.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 624
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 39
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 15
- legge-Art. 4 ALL.E
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
- codice di procedura civile-Art. 623
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 39
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 62
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.