Articolo 412 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 29/2001Depositata il 06/02/2001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non imporrebbe il tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle controversie di lavoro, anche nel procedimento d'ingiunzione. Tale questione, infatti, è già stata ritenuta non fondata - per erroneità del presupposto interpretativo - con la sentenza n. 276 del 2000. M.R.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 39
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 276/2000Depositata il 13/07/2000
L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quo' si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformita' ad esse delle normative delegate. L.T.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 37
- decreto legislativo-Art. 19
- codice di procedura civile-Art. 410 BIS
- decreto legislativo-Art. 36
- decreto legislativo-Art. 39
- codice di procedura civile-Art. 410
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
Parametri costituzionali
- legge-Art. 11
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 276/2000Depositata il 13/07/2000
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che al tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie in materia di rapporto di lavoro privato si applichi il patrocinio a spese dello Stato. L.T.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 36
- codice di procedura civile-Art. 410 BIS
- codice di procedura civile-Art. 410
- decreto legislativo-Art. 39
- decreto legislativo-Art. 37
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
- decreto legislativo-Art. 19
Parametri costituzionali
Pronuncia 276/2000Depositata il 13/07/2000
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 412bis cod.proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non inserisce il procedimento monitorio nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici rimettenti e', infatti, erroneo in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione e' strutturalmente legato ad un processo fondato fin dall'inizio sul contraddittorio sicche' appare incongruo interpretare la disposizione impugnata nel senso che essa preveda l'assoggettamento al suddetto tentativo di un procedimento in cui il contraddittorio e' differito, come il procedimento monitorio. L.T.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 39
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 144/2000Depositata il 16/05/2000
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da giudici del lavoro del Tribunale di Brescia - al di fuori di processi determinati - nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione alla disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro nel settore del pubblico impiego, specificamente impugnata la' dove dispone che l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine previsto e' condizione di proponibilita', anziche' di procedibilita', delle domande giudiziali; disciplina alla quale si imputa, in particolare, la limitazione al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e la lesione delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria. Difetta, infatti, sotto ogni profilo la materia di un conflitto e va ribadita l'inammissibilita' - gia' dichiarata in un analogo conflitto - in ragione sia della palese inidoneita' della disciplina impugnata a ledere le attribuzioni costituzionali del giudice, riguardando essa unicamente le modalita' di esercizio dell'azione, sia dell'impropria utilizzazione dello strumento del conflitto, in luogo dell'incidente di costituzionalita' delle norme verso le quali si indirizza la specifica impugnativa, in quanto fatta al solo fine di ottenere in via indiretta una declaratoria di illegittimita' svincolata dal necessario contesto processuale. - v. anche ordinanza n. 398/1999 per l'inammissibilita' di analogo conflitto.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 19, comma 4
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
- decreto legislativo-Art. 19, comma 9
- decreto legislativo-Art. 69, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 76
- legge costituzionale-Art. 1
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- legge-Art. 37
- Costituzione-Art. 77
Pronuncia 398/1999Depositata il 22/10/1999
Nell'esame delibativo previsto dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa al di fuori del processo, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle disposizioni, in materia di controversie di lavoro, dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) e dell'art. 412-bis, comma terzo, cod. proc. pen. (come modificato dal comma 9 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998) nelle parti in cui condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilita' (e non gia', come prima di dette modifiche e come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, la mera procedibilita') delle domande giudiziali al decorso del termine, rispettivamente di sessanta giorni (per il rapporto di lavoro privato) e di novanta giorni (per quello pubblico) dalla promozione, presso le competenti sedi, del prescritto tentativo di conciliazione, deve essere dichiarato, per l'accertata inesistenza della materia di un conflitto (art. 37, quarto comma, citato) la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, inammissibile. Le contestate norme - che, secondo il Pretore, in quanto lesive, per la limitazione temporale da esse posta all'esercizio del diritto del lavoratore, degli artt. 24 e 3, nonche' - in relazione ai su richiamati principi della legge di delega - degli artt. 76 e 77 Cost., non avrebbero potuto essere incluse dal Governo nei decreti legislativi dallo stesso emanati - sono infatti palesemente inidonee, per il loro contenuto, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, giacche' recano una disciplina che riguarda unicamente le modalita' dell'esercizio dell'azione e, dunque, interessano solo il diritto di difesa delle parti, la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni. Mentre e' chiaro che il ricorrente, nel chiedere alla Corte, nella stessa ordinanza-ricorso con cui ha avviato il conflitto, di sollevare a sua volta, in via pregiudiziale, in riferimento ai su richiamati parametri, nei confronti delle suddette norme, una questione di legittimita' costituzionale - concernente peraltro l'oggetto stesso del conflitto - tende solo ad ottenere surrettiziamente una declaratoria di illegittimita' costituzionale di detta normativa, laddove, a tal fine, ben avrebbe potuto utilizzare - non potendosene di certo escludere l'attivabilita' in concreto - il normale strumento del giudizio incidentale nel corso dei processi (a suo dire gia') instaurati davanti a lui.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 19, comma 9
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS, comma 3
- decreto legislativo-Art. 19
- decreto legislativo-Art. 69, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.