Pronuncia 276/2000
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Parma, il 25 novembre 1998 dal pretore di Lecce, il 22 febbraio 1999 dal pretore di Brescia ed il 15 giugno 1999 dal Tribunale di Campobasso, rispettivamente iscritte ai nn. 619, 108, 239 e 494 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 10, 18 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visti l'atto di costituzione di Cattani Barbara nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 e nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile; Uditi l'avv. Luciano Petronio per Barbara Cattani e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Brescia e dal Tribunale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe; c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Bile Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Franco Bile
Data deposito: Thu Jul 13 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: MIRABELLI
Massime
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà quale condizione di procedibilita' - Lamentato eccesso di delega, nonche' asseriti ostacoli allo svolgimento della giurisdizione e ritardi limitanti inutilmente il diritto di azione - Insussistenza delle doglianze e ragionevolezza della disciplina - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 37
- decreto legislativo-Art. 19
- codice di procedura civile-Art. 410 BIS
- decreto legislativo-Art. 36
- decreto legislativo-Art. 39
- codice di procedura civile-Art. 410
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
Parametri costituzionali
- legge-Art. 11
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 24
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Indicazione nella domanda dei termini della controversia - Ritenuta necessità di tale indicazione solo per le controversie di lavoro con la pubblica amministrazione e non anche per quelle di lavoro privato - Omessa verifica da parte del giudice ''a quo'' della possibilità di diversa interpretazione - Manifesta inammissibilita' della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 19
- codice di procedura civile-Art. 410
- decreto legislativo-Art. 36
Parametri costituzionali
Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione - Ritenuta inapplicabilità del patrocinio a spese dello stato - Conseguente possibile rinuncia alla giurisdizione da parte del lavoratore aspirante al beneficio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 36
- codice di procedura civile-Art. 410 BIS
- codice di procedura civile-Art. 410
- decreto legislativo-Art. 39
- decreto legislativo-Art. 37
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
- decreto legislativo-Art. 19
Parametri costituzionali
Lavoro (controversie in materia di) - Procedimento monitorio - Mancata inclusione nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo obbligatorio di conciliazione - Presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 39
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS