Articolo 410 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 355/2007Depositata il 26/10/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410- bis, comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini di cui all'art. 412- bis , cod. proc. civ. Il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso, e la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Negli stessi termini vedi, citata, ordinanza n. 436/2006.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 436/2006Depositata il 19/12/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 -bis , comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 -bis cod. proc. civ. Invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello enunciato dalla sentenza n. 276 del 2000 - richiamata dallo stesso rimettente - secondo cui il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso. Inoltre, la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati. - Vedi sentenza citata n. 276/2000.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 276/2000Depositata il 13/07/2000
L'interpretazione logico-sistematica dell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 induce a ritenere che l'affidamento al legislatore delegato della messa a punto di "procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato" comprenda anche l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie sul rapporto di lavoro privato 'ex' art. 409 cod. proc. civ. D'altra parte, la tutela del diritto di azione non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento e la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione 'de quo' si ispira a criteri che rendono intrinsecamente ragionevole il limite dell'immediatezza della tutela giurisdizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 38, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, in quanto, nel rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., avrebbero ecceduto i limiti della delega conferita con il menzionato art. 11, comma 4, lett. g), introducendo un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione. Precedenti: - sent. n. 15/1999, sent. nn. 126 e 163/2000 sui criteri da seguire nell'esame delle leggi di delega finalizzato alla valutazione della conformita' ad esse delle normative delegate. L.T.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 37
- decreto legislativo-Art. 19
- codice di procedura civile-Art. 410 BIS
- decreto legislativo-Art. 36
- decreto legislativo-Art. 39
- codice di procedura civile-Art. 410
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
Parametri costituzionali
- legge-Art. 11
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 276/2000Depositata il 13/07/2000
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 36 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 19 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per il tentativo obbligatorio di conciliazone relativo alle controversie sui rapporti di lavoro privato di cui all'art. 409 cod. proc. civ., non prevede che la richiesta della conciliazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti, a differenza di quanto stabilito dall'art. 69bis, comma 3, lett. c), d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alla corrispondente richiesta relativa alle controversie relative ai rapporti di impiego "privatizzato" con la pubblica amministrazione. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso di verificare la possibilita' di interpretare la disposizione impugnata nel senso che considerare implicita in essa la previsione della indicazione dei termini della controversia in modo non dissimile da quanto previsto dalla norma invocata come 'tertium comparationis". L.T.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 19
- codice di procedura civile-Art. 410
- decreto legislativo-Art. 36
Parametri costituzionali
Pronuncia 276/2000Depositata il 13/07/2000
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifiche introdotte dagli artt. 36, 37 e 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che al tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie in materia di rapporto di lavoro privato si applichi il patrocinio a spese dello Stato. L.T.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 36
- codice di procedura civile-Art. 410 BIS
- codice di procedura civile-Art. 410
- decreto legislativo-Art. 39
- decreto legislativo-Art. 37
- codice di procedura civile-Art. 412 BIS
- decreto legislativo-Art. 19
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.