Articolo 348 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Improcedibilita' d'appello).
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, ((il giudice)), con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio. ((178))
L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma. (171) (173)
(67) (72)
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.