Articolo 292 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 130/2002Depositata il 22/04/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, nella parte in cui tale norma - non prevedendo la notificazione ('recte': comunicazione) al convenuto contumace del provvedimento che dispone la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione - comporterebbe la lesione del principio del giusto processo, di quello di legalità e del diritto di difesa. Contrariamente all'avviso espresso dal rimettente, deve infatti ritenersi che l'art. 292 cod. proc. civ., contenente l'elencazione tassativa degli atti che devono essere comunicati al contumace, sia stato tacitamente modificato dalla norma denunciata e sia, conseguentemente, integrabile con la previsione di un ulteriore atto da comunicare al contumace, rappresentato dal provvedimento di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione. - Sull'onere, per il rimettente, di ricercare interpretazioni adeguate o conformi a Costituzione, v. sentenza n. 242/1999 e ordinanze n. 3 e n. 158/2000, nonché sentenza n. 200/1999 (qui citate).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 292
- legge-Art. 13 NUMERO, RECTE:, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 202/1998Depositata il 03/06/1998
Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non puo' assumere alcun significato probatorio ne' puo' <<ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.>> - la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., alla a tenore della quale alla prima udienza di trattazione <<la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116>>, deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite. - Cfr. S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 183, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 292
Parametri costituzionali
Pronuncia 426/1989Depositata il 18/07/1989
Lintervenuta dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso cidice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. n. 317/1989.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 292, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 215
Parametri costituzionali
Pronuncia 317/1989Depositata il 06/06/1989
Anche per i giudizi davanti al Tribunale - potendo, in tale sede, essere prodotti documenti nuovi - costituisce ingiustificato aggravio della posizione del convenuto contumace, con lesione del suo diritto di difesa, il fatto che - sostanzialmente - si abbia per riconosciuta da questi una scrittura, della cui produzione egli non e' messo in grado di avere notizia: cio' anche se al contumace e' consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame e del disconoscimento, null'altro che aspetti di detto ingiustificato aggravio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. - cfr. S. n. 250/1986.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 292, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 215 N.1
Parametri costituzionali
Pronuncia 250/1986Depositata il 28/11/1986
La scrittura privata, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenuto contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento, interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace e' prevista. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 292 cod. proc. civ. (riguardante la notificazione e comunicazione di atti al contumace), nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore - compresi nel titolo II del libro II dello stesso codice - non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 292
Parametri costituzionali
Pronuncia 250/1986Depositata il 28/11/1986
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 232
- codice di procedura civile-Art. 292
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 41/1983Depositata il 28/02/1983
Al fine della rilevanza di una questione di legittimita` costituzionale e` necessaria la coincidenza dei presupposti della questione stessa con la situazione processuale del giudizio a quo. Conseguentemente non puo` sollevarsi questione di legittimita` costituzionale in materia di articolazione in capitoli dell'interrogatorio formale al contumace qualora dall'esame degli atti depositati presso la Corte Costituzionale non solo non risulti che vi sia stata una simile articolazione ma emergano addirittura dei dubbi sulla ricorrenza, nel caso di specie, degli estremi della contumacia (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 292, comma 1^, c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 comma 2^ Cost., per la parte in cui non prevede che con la ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 292, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1977Depositata il 14/01/1977
E' consentito alla Corte integrare le norme indicate nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione ove risulti chiaro che anche delle altre, benche' ivi non espressamente menzionate, siano investite dalla denunzia di incostituzionalita'. (Nella specie, sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione fosse formulato con riguardo al solo art. 426 cod. proc. civ., emergeva con evidenza dalla motivazione che oggetto della impugnazione era, in realta', il combinato disposto degli artt. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 426, come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 stesso codice).
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 292 COMB.DISP.
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.