Articolo 388 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). ))
((Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.))
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