Articolo 690 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 270/1991Depositata il 12/06/1991
La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformita' della cui ragionevolezza non puo' dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 153
- codice di procedura civile-Art. 702
- codice di procedura civile-Art. 690, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.