Articolo 303 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 113/2012Depositata il 03/05/2012
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Cost., in quanto, anche a prescindere dalla non precipua articolazione del petitum, esso è volto ad ottenere, in tema di prosecuzione del processo interrotto per morte di una parte, un nuovo e diverso bilanciamento tra l'interesse del notificante ad una più agevole individuazione del luogo e dei destinatari dell'atto di riassunzione, e l'interesse di detti destinatari, ad avere effettiva conoscenza dell'atto stesso, che si postula dal rimettente non adeguatamente tutelato dall'attuale denunciata disciplina, il che si risolve nella richiesta di un intervento manipolativo non a rima obbligata, come tale non consentito a questa Corte, perché riservato al legislatore.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 303, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.