Articolo 691 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Contravvenzione al divieto del giudice).
Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
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