Articolo 41 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 294/1984Depositata il 19/12/1984
Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 48
- codice di procedura civile-Art. 367
Parametri costituzionali
Pronuncia 293/1984Depositata il 19/12/1984
Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 367
- codice di procedura civile-Art. 41
Parametri costituzionali
Pronuncia 246/1983Depositata il 28/07/1983
Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- legge-Art. 30
- codice di procedura civile-Art. 367
Pronuncia 246/1983Depositata il 28/07/1983
L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 367
- legge-Art. 30, comma 3
- legge-Art. 37
Parametri costituzionali
Pronuncia 229/1975Depositata il 17/07/1975
Ved. n. 228/75 E.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 134
- legge-Art. 37
Pronuncia 228/1975Depositata il 17/07/1975
L'art. 37 della legge n. 87 del 1953 che, nel secondo comma, per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene ferme "le norme vigenti", deve essere inteso nel senso che, in tali ipotesi, il primo che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo atto, e' in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualita' di parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente, valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, c.p.c., salva - ulteriormente - la possibilita' di sollevare il conflitto ex art. 134 Cost., dinanzi a questa Corte.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 37
- Costituzione-Art. 134
Pronuncia 73/1973Depositata il 06/06/1973
Le norme sul regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) non si pongono in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Infatti, al legislatore ordinario e' consentito di regolare i modi della tutela giurisdizionale e, in attuazione di cotesto principio, di individuare l'organo giurisdizionale competente in ordine al quale e' ben possibile che la questione sia discussa. Peraltro, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e pur dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del giudizio di merito, il giudice di primo grado e' legittimato, a sensi dell'art. 48 c.p.c., ad autorizzare il compimento degli atti ritenuti urgenti che non siano comunque connessi con la pronuncia sulla giurisdizione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 367
Parametri costituzionali
Pronuncia 73/1973Depositata il 06/06/1973
Posto che l'art. 113 della Costituzione consente al legislatore ordinario di regolare i modi della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica Amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) integra un modo, costituzionalmente legittimo, della detta tutela, il rispetto della garanzia della difesa in giudizio va ricercato nell'ambito di quella normativa. (Nella specie la Corte si e' pronunciata per la legittimita' costituzionale del regolamento preventivo di giurisdizione anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 367
Parametri costituzionali
Pronuncia 73/1973Depositata il 06/06/1973
Non e' fondata (ved. precedenti massime 73/73, a e b) in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sia per quanto concerne la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel suo complesso, sia per quanto attiene all'obbligo di sospendere il processo di merito nel corso del quale l'istanza di regolamento sia stata proposta.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 367
Parametri costituzionali
Pronuncia 221/1972Depositata il 30/12/1972
Risulta dagli artt. 41 e 367 del cod. proc. civ. che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l'immediata sua sospensione. E' certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non e' dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sulla eccezione di incostituzionalita' relativa a tale questione costituisce in questa situazione processuale atto d'esercizio di quella competenza, che e' invece precluso.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 367
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.