Articolo 473 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 311/1986Depositata il 31/12/1986
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 473 c.p.c. - "nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilita' di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, gia' riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c." - in quanto sollevata dal Pretore, che (come gia' rilevato in precedenti decisioni) non puo', quale giudice di primo grado, applicare la disposizione impugnata (di cui e' destinatario il giudice di appello), onde la concreta irrilevanza della questione nel giudizio a quo. - S. nn. 16 e 17/1977, 43 e 63/1978.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 473
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.