Articolo 488 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Fascicolo dell'esecuzione).
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un ((fascicolo informatico)), nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. ((178))
((Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilita', il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.))
((178))
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