Articolo 310 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Effetti dell'estinzione del processo).
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo ((e le pronunce che regolano la competenza)).
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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