Articolo 301 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 147/2008Depositata il 16/05/2008
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non include la cancellazione volontaria dall'albo di procuratore tra le ipotesi di interruzione del processo. Invero, premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione e non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, l'ordinanza di remissione si risolve nella irrituale richiesta di avallo di un indirizzo ermeneutico effettuata, oltretutto, in base ad una incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, in quanto il rimettente fa riferimento ad una sola pronuncia della Corte di cassazione, trascurandone altre e, in particolare, quella emessa dalle sezioni unite in sede di composizione di contrasto giurisprudenziale (Cass. S.U., sentenza 21 novembre 1996, n. 10284) ed ulteriori decisioni a questa successive. - Sul principio secondo il quale una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile un'interpretazione conforme alla Costituzione, v., citata, sentenza n. 379/2007, nonché ordinanze nn. 448 e 464/2007.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 301, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 109/2005Depositata il 18/03/2005
E? inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell?unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell?udienza di discussione. Premesso che la funzione dell?interruzione del processo civile non è soltanto quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo, ma in primo luogo quella di consentire alla parte di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce, e premesso altresì che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l?istituto dell?interruzione, così come tale conclusione non può essere giustificata con il preteso, scarso valore ? rispetto a quella che si esprime con il ricorso ? delle successive attività difensive, non può tuttavia essere emessa la pronuncia di incostituzionalità sollecitata, in quanto il problema della necessità di garantire l?esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni ? derivanti dal fatto che quello di cassazione è 'ab initio' un processo di avvocati ? quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio, sicché non compete alla Corte costituzionale ? ma, nell?ambito della sua discrezionalità, al legislatore ? la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi 'lato sensu' interruttivi.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 301
- codice di procedura civile-Art. 377, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 178/1970Depositata il 02/12/1970
Il diritto alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 della Costituzione, implica l'effettiva assistenza tecnica e professionale della parte, ma non richiede che il processo debba essere interrotto in caso di rinuncia del difensore al mandato. Questa ipotesi, infatti, e' regolata secondo i principi generali propri del rapporto di mandato per i quali la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante e l'inosservanza di questo obbligo e' causa di responsabilita' del rinunciante. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, cod. proc. civile, per il quale appunto la rinuncia al mandato non costituisce causa di interruzione del processo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 301, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 8/1968Depositata il 14/03/1968
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norma di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (Questione gia' decisa con sent. n. 139/1967).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
- codice di procedura civile-Art. 301
Parametri costituzionali
Pronuncia 139/1967Depositata il 15/12/1967
L'art. 301 c.p.c. e' del tutto coerente al dettato dell'art. 24 della Costituzione perche' nella fattispecie da esso prevista vi e' continuita' di assistenza tecnica e resta assicurata una sufficiente difesa agli interessi dedotti in giudizio, dato il carattere fondamentale del principio per cui e' il procuratore costituito che rende la parte presente in giudizio.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 301
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.