Pronuncia 178/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1969 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento civile vertente tra Pellegrini Pellegrino e Ciambelli Guido, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione sollevata dal pretore di Pietrasanta con ordinanza 27 gennaio 1969 relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Wed Dec 02 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 178/70. DIRITTO DI DIFESA - DIFESA TECNICA - COD. PROC. CIV., ART. 301, TERZO COMMA - RINUNCIA AL MANDATO - NON DETERMINA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il diritto alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 della Costituzione, implica l'effettiva assistenza tecnica e professionale della parte, ma non richiede che il processo debba essere interrotto in caso di rinuncia del difensore al mandato. Questa ipotesi, infatti, e' regolata secondo i principi generali propri del rapporto di mandato per i quali la rinuncia, in quanto atto recettizio, deve essere portata a conoscenza del mandante e l'inosservanza di questo obbligo e' causa di responsabilita' del rinunciante. Di conseguenza, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 301, ultimo comma, cod. proc. civile, per il quale appunto la rinuncia al mandato non costituisce causa di interruzione del processo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Parametri costituzionali