Articolo 441-quater - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Licenziamento discriminatorio).
Le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullita' del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.
(171) ((173))
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