Articolo 155 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 32/1967Depositata il 22/03/1967
La questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della tardiva emanazione rispetto al termine di tre mesi fissato al Governo per l'esercizio del potere delegato della legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre successivo, e' infondata. E cio' in quanto, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio - che trova espressione precipua nell'art. 155 del c.p.c. - secondo cui se il termine e' fissato a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, il termine di tre mesi, avendo avuto inizio nella fattispecie il giorno 12 novembre 1964, ebbe compimento nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, ossia il 12 febbraio dell'anno successivo.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 155
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.