Articolo 752 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 400/2000Depositata il 28/07/2000
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni. E', infatti, palesemente contraddittoria la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, stante l'incompatibilita' logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzieta' del giudice, la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalita' e la violazione del diritto di difesa - e le conclusioni, nelle quali si invoca, invece, una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'autorita' amministrativa. Ed e' comunque errata l'interpretazione della normativa denunciata presupposta dal giudice 'a quo' - secondo la quale nel procedimento in esame, assimilabile ad una attivita' di natura amministrativa, resterebbe esclusa ogni preventiva valutazione in ordine al 'fumus boni iuris' o al 'periculum in mora' e non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalita' dei soggetti che devono subire la sigillazione - poiche', viceversa, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione, con finalita' 'lato sensu' cautelari.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 757
- codice di procedura civile-Art. 759
- codice di procedura civile-Art. 752
- codice di procedura civile-Art. 755
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.