Articolo 305 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 261/2010Depositata il 21/07/2010
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» con la sentenza n. 17 del 2010 e il rimettente non ha addotto nuovi elementi per superare il convincimento precedentemente espresso dalla Corte. Per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione, v. la citata sentenza n. 17/2010.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 17/2010Depositata il 21/01/2010
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento). Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatata impossibilità di offrirne un'interpretazione conforme a Costituzione; e che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito nel vigente sistema di diritto processuale civile il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima; la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo. Del resto, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna. Per il consolidato principio secondo cui una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile un'interpretazione conforme alla Costituzione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 276/2009, n. 165/2008, n. 379/2007, ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008 e n. 115/2005. Sulla necessità, costituzionalmente imposta, che il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo civile interrotto decorra dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, v. le citate sentenze n. 36/1976, n. 159/1971 e n. 139/1967. Per l'affermazione di analogo principio in tema di sospensione del processo, v. la citata sent. n. 34/1970. Sull'esigenza di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e le facoltà che la legge le riconosce, v. la citata sentenza n. 109/2005.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 252/2005Depositata il 01/07/2005
E? manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il processo è interrotto dal momento della decisione del giudice circa l'esistenza o l'idoneità dell'evento dichiarato, nei casi in cui sorga contestazione al riguardo, anziché - nei medesimi casi - da quello della dichiarazione del procuratore; e dell'art. 305 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice anziché dalla dichiarazione dell'evento in udienza. Infatti, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile è prospettato dal rimettente in relazione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, sia anteriore sia successiva all'ordinanza di rimessione, si rilevano anche pronunce che si discostano dall'indicato orientamento e che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, conferiscono rilievo al momento della comunicazione alle parti dell'ordinanza del giudice che abbia dichiarato l'interruzione, quando non ne sia stata data lettura in udienza, anziché al momento della dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo. Ne deriva che il rimettente, avendo solo la facoltà, non già l'obbligo, di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale, ben poteva interpretare la norma nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione. - V. sentenze n. 91/2004 e n. 233/2003.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 300, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/2003Depositata il 10/04/2003
Manifesta inammissibilità, per carenza di autonoma motivazione dell?ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel porre la questione, il giudice rimettente si è, infatti, limitato a richiamare l?eccezione svolta dalla parte attrice del giudizio 'a quo' ritenendola non manifestamente infondata, senza minimamente esprimersi sulle ragioni del proprio dubbio di legittimità costituzionale. ? Sull?obbligo di rendere espliciti i motivi che inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, citata, tra le tante, l?ordinanza n. 243/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 300, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 102/2002Depositata il 10/04/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso che sia intervenuta l'estinzione di un ente pubblico, parte originariamente costituita; questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, per disparità di trattamento dell'ente pubblico successore rispetto agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto alla sua difesa. Vale infatti ad assicurare adeguata tutela ai soggetti privati come a quelli pubblici, l'obbligo - rilevante sia in sede civile che disciplinare -, posto a carico del procuratore della parte già costituita venuta meno o che abbia perso la capacità processuale, di informare dell'evento interruttivo il successore al fine di concordare se e quando dichiarare in giudizio l'evento stesso; mentre difficoltà applicative delle norme sono inidonee di per sé a configurare un 'vulnus' al diritto di difesa e, dunque, un vizio di costituzionalità. - Sulla dichiarazione del procuratore della parte costituita ai fini dell'interruzione del giudizio, v. sentenza n. 136/1992 e ordinanza n. 151/2000 (qui richiamate). - Sulle difficoltà di fatto riferibili alla concreta applicazione delle norme, v. sentenza n. 309/1995 e ordinanze n. 356/1999 e n. 434/1998 (qui richiamate).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 300
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 543/2000Depositata il 04/12/2000
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del convenuto (secondo quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1986) dal momento di tale dichiarazione e non dal momento della nomina del curatore dello scomparso. Dalla prospettazione del rimettente risulta che, nella specie, la nomina del curatore degli scomparsi e' avvenuta meno di tre mesi dopo l'interruzione del processo, ne consegue la palese estraneita' alla fattispecie 'sub iudice' del presupposto da cui muove il giudice 'a quo' di processo riassunto tardivamente per essere la nomina del curatore dello scomparso intervenuta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione. - V. sentenza n. 220/1986 ove sono stati definiti i principi che regolano la riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del convenuto. L.T.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/2000Depositata il 24/05/2000
E' manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima. Infatti, il procuratore della parte costituita, alla cui iniziativa e' rimessa la produzione dell'effetto interruttivo, e' tenuto, in dipendenza del mandato conferitogli con la procura "ad litem", ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale contratto con la diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile, obbligazioni tra le quali rientra, come attesta la necessaria correlazione tra le norme sostanziali in tema di mandato e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, l'obbligo di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare con essi la eventuale prescritta dichiarazione. Pertanto, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti l'ipotetica incuria del procuratore che abbia omesso di informarli della pendenza del processo e della sua interruzione, in quanto l'obbligo alla osservanza delle norme in esame e' di per se' idoneo a garantire l'invocata tutela. Non e' infine ravvisabile disparita' di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento interruttivo, esposte anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine, nell'analoga ipotesi in cui il proprio procuratore abbia loro tardivamente comunicato l'avvenuta interruzione del processo, in violazione degli obblighi di mandato. A.M.M. - v. la sentenza n. 136/1992.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
- codice di procedura civile-Art. 300
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1999Depositata il 05/02/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la prosecuzione o per la riassunzione del processo dalla interruzione, anziche' dalla conoscenza che il convenuto abbia avuto della intervenuta riassunzione della causa principale, "quando tale atto rappresenti il presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della causa di garanzia" (nella specie, la questione era stata sollevata nel corso di un procedimento di risarcimento dei danni da fatto illecito, che, a seguito di interruzione per morte dell'attore, era stato proseguito dagli eredi di questo soltanto nei confronti degli originari convenuti e non della compagnia assicuratrice, chiamata in causa dai convenuti ai fini di garanzia), in quanto - posto che nel processo litisconsortile facoltativo, quale quello 'a quo', allorche' la riassunzione sia eseguita nei confronti di alcune soltanto delle parti e riguardo ad alcuni soltanto dei diversi rapporti processuali che componevano originariamente un unico giudizio, si produce l'effetto della separazione in atto di cause scindibili (che gia' potevano esserlo fin dall'inizio), le quali vengono appunto ad essere in quel momento scisse; e che il "simultaneus processus" e' un mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa esser fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa - la disposizione censurata non viola l'art. 24 Cost., sotto il profilo del maggior onere delle spese processuali a carico della parte che instauri un'autonoma causa di garanzia per l'inattuabilita' del 'simultaneus processus', tenuto conto che il precetto costituzionale invocato non garantisce la gratuita' della prestazione giudiziaria; ed in quanto la disposizione stessa, anche a seguito delle sentenze di questa Corte (nn. 139 del 1967 e 159 del 1971), e' ontologicamente strutturata in modo da garantire la certezza dei rapporti processuali, la quale verrebbe certamente meno, qualora si introducesse una decorrenza differenziata del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto per ciascuna delle diverse parti processuali, soprattutto in ipotesi di pluralita' di cause scindibili. - S. nn. 30/1964, 93 e 139/1967, 159/1971, 41/1972, 268/1984, 295/1995.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 136/1992Depositata il 27/03/1992
Stante la possibilita' per il curatore del fallimento - in dipendenza dell'obbligo (sul quale v. massima C) di informazione a carico del procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione, nessuna violazione del diritto di difesa e' di conseguenza prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale utilizzabilita' del termine per la riassunzione del giudizio. Ne' vale obiettare che l'effettivita' della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale inonveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di incostituzionalita' della norma, mentre a prevenirlo e reprimerlo appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 305
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/1971Depositata il 06/07/1971
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. E' del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 299
- codice di procedura civile-Art. 305
- codice di procedura civile-Art. 300, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.