Articolo 519 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Tempo del pignoramento).
Il pignoramento non puo' essere eseguito nei giorni festivi, ne' fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal ((giudice di pace)).(88) (90) ((155))
((160))
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo' essere proseguito fino al suo compimento.
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