Articolo 567 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 379/2005Depositata il 07/10/2005
L?antinomia esistente nell?art. 567, commi secondo e quarto, cod. proc. civ. - che, da un lato prevede la necessità, a pena di estinzione, della produzione di una documentazione comprensiva di mappe censuarie e certificato di destinazione urbanistica e, dall?altro, della sufficienza, per evitare l?estinzione, di una certificazione notarile che non comprende né le mappe né il certificato di destinazione urbanistica - può essere ricomposta valutando se l?estinzione dichiarabile d?ufficio possa ragionevolmente essere disposta solo se dalla omessa produzione di documenti discendesse la impossibilità per la procedura esecutiva di svolgersi. Evenienza questa che va esclusa, nella fattispecie, dato che né l?estratto delle mappe censuarie, la cui funzione consiste nella individuazione della dislocazione del bene sul territorio, né il certificato di destinazione urbanistica, data la sua ?intrinseca? precarietà, sono, in questo stadio della procedura esecutiva, indispensabili, con la conseguenza che non può essere estesa ad una ipotesi (quella in cui il creditore sia ricorso all?opera del notaio) quanto previsto per l?altra ipotesi di creditore che non si avvalga dell?opera del notaio, laddove anche tale ultima ipotesi può essere interpretata nel senso che va esclusa la dichiarabilità dell?estinzione per la mancata produzione dell?estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, dell?art. 567, secondo comma, nella parte in cui irragionevolmente statuisce che anche il certificato di destinazione urbanistica e le mappe censuarie sono sostituiti dal certificato notarile e, quarto comma, nella parte in cui prevede l?estinzione del processo esecutivo ?qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa?, in tal modo escludendo l?estinzione nell?ipotesi di tempestivo deposito del certificato notarile nonostante ?l?omesso o ritardato deposito dell?estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica?.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 567, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 567, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 161/1998Depositata il 08/05/1998
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento, in quanto, con riferimento all'art. 24, i creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati da parte della conservatoria dei registri immobiliari per causa dalla stessa dipendente (come avvenuto, nella specie), possono avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento contro gli atti illeciti della p.a., ed in quanto, con riferimento all'art. 97, tale parametro non e' pertinente. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 567, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.