Pronuncia 379/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567, secondo comma e quarto comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 28 giugno 2004 dal Tribunale di Caltanissetta sull'esecuzione proposta dal Banco di Credito Siciliano s.p.a. contro Pignatone Cosimo ed altra, iscritta al n. 922 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 567, commi secondo e quarto, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Romano Vaccarella

Data deposito: Fri Oct 07 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPOTOSTI

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Massime

SENT. 379/05. ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - ISTANZA DI VENDITA DEL BENE PIGNORATO - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (ESTRATTO DELLE MAPPE CENSUARIE E DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) - POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRLA CON CERTIFICATO NOTARILE ATTESTANTE LE RISULTANZE DELLE VISURE CATASTALI E DEI REGISTRI IMMOBILIARI - MANCATA PREVISIONE CHE DETTO CERTIFICATO ABBIA VALORE SOSTITUTIVO SOLTANTO DELL’ESTRATTO DEL CATASTO E DEI CERTIFICATI DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE PIGNORATO - ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER OMESSO O RITARDATO DEPOSITO DELL’ESTRATTO DELLE MAPPE CENSUARIE E/O DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - APPLICABILITÀ ANCHE IN CASO DI TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DI COMPLETO CERTIFICATO NOTARILE ATTESTANTE LE RISULTANZE DELLE VISURE CATASTALI E DEI REGISTRI IMMOBILIARI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E INCIDENZA SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - ANTINOMIA ESISTENTE TRA LE PREVISIONI DI CUI AL SECONDO E QUARTO COMMA DELL’ART. 567 COD. PROC. CIV. - INDISPENSABILITÀ DELLA PRODUZIONE DELL’ESTRATTO DELLE MAPPE CATASTALI E DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI FINI DEL COMPIMENTO DEL SUCCESSIVO ATTO DELLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE POSSIBILE INTERPRETAZIONE SISTEMATICA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DELL’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA PER LA MANCATA PRODUZIONE DELL’ESTRATTO DELLE MAPPE CENSUARIE E DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DA PARTE DEL CREDITORE CHE NON SI AVVALGA DELL’OPERA DEL NOTAIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L’antinomia esistente nell’art. 567, commi secondo e quarto, cod. proc. civ. - che, da un lato prevede la necessità, a pena di estinzione, della produzione di una documentazione comprensiva di mappe censuarie e certificato di destinazione urbanistica e, dall’altro, della sufficienza, per evitare l’estinzione, di una certificazione notarile che non comprende né le mappe né il certificato di destinazione urbanistica - può essere ricomposta valutando se l’estinzione dichiarabile d’ufficio possa ragionevolmente essere disposta solo se dalla omessa produzione di documenti discendesse la impossibilità per la procedura esecutiva di svolgersi. Evenienza questa che va esclusa, nella fattispecie, dato che né l’estratto delle mappe censuarie, la cui funzione consiste nella individuazione della dislocazione del bene sul territorio, né il certificato di destinazione urbanistica, data la sua “intrinseca” precarietà, sono, in questo stadio della procedura esecutiva, indispensabili, con la conseguenza che non può essere estesa ad una ipotesi (quella in cui il creditore sia ricorso all’opera del notaio) quanto previsto per l’altra ipotesi di creditore che non si avvalga dell’opera del notaio, laddove anche tale ultima ipotesi può essere interpretata nel senso che va esclusa la dichiarabilità dell’estinzione per la mancata produzione dell’estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 567, secondo comma, nella parte in cui irragionevolmente statuisce che anche il certificato di destinazione urbanistica e le mappe censuarie sono sostituiti dal certificato notarile e, quarto comma, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo esecutivo “qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa”, in tal modo escludendo l’estinzione nell’ipotesi di tempestivo deposito del certificato notarile nonostante “l’omesso o ritardato deposito dell’estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica”.