Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 122 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete). In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio. ((65))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 7 massime

Pronuncia 27/2006Depositata il 27/01/2006

ORD. 27/06. MINORANZE LINGUISTICHE - APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE LOCALI - TUTELA ACCORDATA AI SOLI RESIDENTI NEI TERRITORI DI TRADIZIONALE INSEDIAMENTO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE MINORANZE CUI SI APPLICA IL BILINGUISMO PERFETTO - GIUDIZIO 'A QUO' NON VALIDAMENTE INSTAURATO PER UN VIZIO MACROSCOPICO RILEVABILE D'UFFICIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo , infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento. - Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.

Norme citate

  • legge-Art. 4, comma 1
  • codice di procedura civile-Art. 122
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 8, comma 1
  • legge-Art. 8, comma 3
  • legge-Art. 8, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 15/1996Depositata il 29/01/1996

SENT. 15/96. MINORANZE LINGUISTICHE - PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - CITTADINO ITALIANO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - FACOLTA' DI USARE LA LINGUA MATERNA - DIRITTO ALLA TRADUZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10 COST. E 3 STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPATIBILITA' DI TALE FACOLTA' CON LA PRESCRIZIONE DELL'ITALIANO QUALE LINGUA UFFICIALE DEL PROCESSO CIVILE - TUTELA MINIMA VIGENTE IN DIFETTO DI PREVISIONI SPECIFICHE - TRATTATO DI OSIMO, ART. 8 - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonche' di ricevere gli atti dell'Autorita' giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perche', invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalita' in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, cosi' come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identita' culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorita' giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 122, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 62/1992Depositata il 24/02/1992

SENT. 62/92 A. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' PER LE PARTI - QESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA UN APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENIA) - MOTIVAZIONE, NELLORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA IL POSSESSO DA PARTE DI QUESTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordianza che solleva questioni di costituzionalita' circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non e' tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo percio' respingersi la eccezione di inammissibilita' prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 122
  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 23

Parametri costituzionali

Pronuncia 62/1992Depositata il 24/02/1992

SENT. 62/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLE DISPOSIZIONI DA CUI DERIVA LA PREVISIONE CENSURATA - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale concernente il prescritto uso della lingua italiana nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative non puo' essere altrimenti sollevata che impugnando il combinato disposto degli artt. 22 e 23. L. n. 689 del 1981, e 122 c.p.c. (cui i primi fanno implicito rinvio), in quanto e' da esso che deriva la previsione censurata; va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' (per 'aberratio ictus') prospettata sull'assunto che gli artt. 22 e 23 cit. non concernono l'uso della lingua nei processi.

Norme citate

  • legge-Art. 23
  • codice di procedura civile-Art. 122
  • legge-Art. 22

Pronuncia 62/1992Depositata il 24/02/1992

SENT. 62/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL PROCESSO CIVILE - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE LA PROPRIA MADRELINGUA INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI E' INSEDIATA LA MEDESIMA MINORANZA - ESCLUSIONE.

Poiche' il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative e' un procedimento di cognizione "speciale", la questione di costituzionalita' sorta nel corso di esso e concernente l'uso esclusivo della lingua italiana nel medesimo procedimento non puo' essere estesa in via interpretativa al piu' ampio modello generale costituito dal processo civile come tale, a meno di non eccedere dai limiti della rilevanza posti dal giudizio 'a quo'. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente gli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana nel processo civile senza consentire l'uso della propria madrelingua ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio ove sia insediata la predetta minoranza).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 122
  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 23

Parametri costituzionali

Pronuncia 62/1992Depositata il 24/02/1992

SENT. 62/92 H. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE, INNANZI AL PRETORE EL LUOGO, LA PROPRIA MADRELINGUA, FRUENDO DELLA TRADUZIONE DEI PROPRI ATTI E, INVERSAMENTE, DI QUELLI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

L'esistenza di norme sul conferimento di incarichi di traduzione e interpretariato presso gli uffici giudiziari (L. n. 568 del 1967) concretizza l'operativita' della tutela "minima" contenuta negli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia nel senso di rendere effettivo e azionabile il diritto degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di usare la lingua materna nei loro rapporti con l'autorita' giudiziaria, merce' la traduzione dei propri atti (redatti in lingua slovena) e, inversamente, di quelli del giudice e della controparte (redatti in lingua italiana). Pertanto (nel rispetto dei limiti di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo') va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte. - V. massima precedente, nonche' S. n. 28/1982.

Norme citate

  • legge-Art. 22
  • legge-Art. 23
  • codice di procedura civile-Art. 122

Parametri costituzionali

Pronuncia 62/1992Depositata il 24/02/1992

SENT. 62/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - PARIFICAZIONE AD ESSA DELLA LINGUA SLOVENA COME LINGUA UFFICIALE DEL MEDESIMO GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE DEL LUOGO DI INSEDIAMENTO DELLA MINORANZA SLOVENA - ESCLUSIONE - RICHIESTA ALLA CORTE DI PROCEDERE, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, ALL'INVOCATA PARIFICAZIONE - INTERVENTO DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La parificazione della lingua slovena a quella italiana come lingua ufficiale del processo di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative comporta una pluralita' di soluzioni in ordine alle varianti da introdurre nella organizzazione del processo, nei poteri spettanti alle parti e al giudice, oltreche' nei termini entro cui esercitare i suddetti poteri, la quale e' tale da precludere la possibilita' di qualsiasi legittimo intervento additivo da parte della Corte e da esigere il necessario e auspicabile intervento del legislatore, cosi' come e' avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nei confronti degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena l'uso della propria madrelingua, come parificata a quella italiana, nel suddetto giudizio di opposizione davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza).

Norme citate

  • legge-Art. 23
  • legge-Art. 22
  • codice di procedura civile-Art. 122

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.