Pronuncia 62/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costitituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile e degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Pahor Samo ed il Sindaco di Trieste ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 prima Serie Speciale dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione di Pahor Samo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'avvocato Bogdan Berdon per Pahor Samo e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare la propria madrelingua come lingua parificata a quella ufficiale del suddetto processo; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana come lingua del processo civile, con esclusione della possibilità di usare la lingua slovena da parte di cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Mon Feb 24 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 62/92 A. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' PER LE PARTI - QESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA UN APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENIA) - MOTIVAZIONE, NELLORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA IL POSSESSO DA PARTE DI QUESTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordianza che solleva questioni di costituzionalita' circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non e' tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo percio' respingersi la eccezione di inammissibilita' prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 62/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE - VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' DEI PRESUPPOSTI DI ESISTENZA DEL GIUDIZIO 'A QUO' - ESCLUSIONE, A MENO CHE ESSI NON RISULTINO MANIFESTAMENTE CARENTI NEL MOMENTO IN CUI E' SOLLEVATA LA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Non rientra tra i poteri della Corte quello di sindacare - in punto di ammissibilita' della questione - la validita' dei presupposti di esistenza del giudizio "a quo", a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente correnti nel momento in cui viene sollevata la questione. (Nella specie, la Corte ha ricoperto un'eccezione di inammissibilita' formulata sull'assunto che l'avvenuta traduzione in lingua slovena dell'ordinanza - impugnazione opposta dal ricorrente nel giudizio 'a quo' avrebbe determinato il venir meno dell'unico motivo di ricorso - costituito dall'uso, di essa, della conseguente cessazione della materia del contendere).

SENT. 62/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLE DISPOSIZIONI DA CUI DERIVA LA PREVISIONE CENSURATA - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale concernente il prescritto uso della lingua italiana nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative non puo' essere altrimenti sollevata che impugnando il combinato disposto degli artt. 22 e 23. L. n. 689 del 1981, e 122 c.p.c. (cui i primi fanno implicito rinvio), in quanto e' da esso che deriva la previsione censurata; va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' (per 'aberratio ictus') prospettata sull'assunto che gli artt. 22 e 23 cit. non concernono l'uso della lingua nei processi.

Norme citate

SENT. 62/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL PROCESSO CIVILE - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE LA PROPRIA MADRELINGUA INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI E' INSEDIATA LA MEDESIMA MINORANZA - ESCLUSIONE.

Poiche' il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative e' un procedimento di cognizione "speciale", la questione di costituzionalita' sorta nel corso di esso e concernente l'uso esclusivo della lingua italiana nel medesimo procedimento non puo' essere estesa in via interpretativa al piu' ampio modello generale costituito dal processo civile come tale, a meno di non eccedere dai limiti della rilevanza posti dal giudizio 'a quo'. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente gli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana nel processo civile senza consentire l'uso della propria madrelingua ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio ove sia insediata la predetta minoranza).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 62/92 E. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA DI LINGUA SLOVENA RESIDENTE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - QUALIFICAZIONE COME "MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA" - FONDAMENTO NORMATIVO.

In base al Trattato di Osimo del 1975 (reso esecutivo con L. n. 73 del 1977) e ai vari atti legislativi nazionali e regionali, la popolazione slovena residente in una parte del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia va qualificata come "minoranza linguistica riconosciuta" ai sensi dell'art. 6 e della X Disp. trans. Cost., nonche' dell'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. - S. n. 28/1982.

Parametri costituzionali

SENT. 62/92 F. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA - GARANZIA ESSENZIALE - PORTATA E REALIZZAZIONE.

In base ai principi costituzionali ed a quelli di diritto internazionale, la tutela delle minoranze etniche include - come sua parte essenziale collegata al principio pluralistico (art. 2 Cost.) ed a quelli di eguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3, commmi primo e secondo, Cost.) - il diritto di usare la propria madrelingua, e tale garanzia si realizza pienamente quando, nell'ambito territoriale in cui e' insediata una minoranza, si consenta agli appartenenti ad essa l'uso della lingua materna nei rapporti con le autorita' pubbliche, e, in particolare, con quelle giudiziarie (a prescindere dal fatto che conoscano o meno la lingua ufficiale). - S. nn. 28/1982, 312/1983, 289/1987, 768/1988.

Parametri costituzionali

SENT. 62/92 G. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA SLOVENA - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE E, IN PARTICOLARE, CON QUELLE GIURISDIZIONALI - GARANZIA COSTITUZIONALE IN VIA DI PRINCIPIO - EFFETTIVITA' ED AZIONABILITA' DEL DIRITTO - LIMITI.

Il diritto delle minoranze linguistiche (e, nella specie, di quella slovena) all'uso della lingua materna nei rapporti con le auorita' pubbliche e, in particolare, con quelle giurisdizionali, e' garantito in via di principio, a livello costituzionale (art. 6 Cost., nonche' X Disp. trans. Cost. e art. 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia), da "norme direttive ad efficacia differita" la cui graduale e articolata realizzazione e' innanzitutto rimessa alla discrezionalita' del legislatore; peraltro, pur in mancanza di specifiche norme di attuazione, esso deve ritenersi effettivo ed azionabile nella misura in cui gia' sussistono istituti o strutture di generale applicazione utilizzabili anche al suddetto fine specifico. - S. n. 28/1982.

Parametri costituzionali

SENT. 62/92 H. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE, INNANZI AL PRETORE EL LUOGO, LA PROPRIA MADRELINGUA, FRUENDO DELLA TRADUZIONE DEI PROPRI ATTI E, INVERSAMENTE, DI QUELLI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

L'esistenza di norme sul conferimento di incarichi di traduzione e interpretariato presso gli uffici giudiziari (L. n. 568 del 1967) concretizza l'operativita' della tutela "minima" contenuta negli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia nel senso di rendere effettivo e azionabile il diritto degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di usare la lingua materna nei loro rapporti con l'autorita' giudiziaria, merce' la traduzione dei propri atti (redatti in lingua slovena) e, inversamente, di quelli del giudice e della controparte (redatti in lingua italiana). Pertanto (nel rispetto dei limiti di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo') va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte. - V. massima precedente, nonche' S. n. 28/1982.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 62/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - PARIFICAZIONE AD ESSA DELLA LINGUA SLOVENA COME LINGUA UFFICIALE DEL MEDESIMO GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE DEL LUOGO DI INSEDIAMENTO DELLA MINORANZA SLOVENA - ESCLUSIONE - RICHIESTA ALLA CORTE DI PROCEDERE, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, ALL'INVOCATA PARIFICAZIONE - INTERVENTO DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La parificazione della lingua slovena a quella italiana come lingua ufficiale del processo di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative comporta una pluralita' di soluzioni in ordine alle varianti da introdurre nella organizzazione del processo, nei poteri spettanti alle parti e al giudice, oltreche' nei termini entro cui esercitare i suddetti poteri, la quale e' tale da precludere la possibilita' di qualsiasi legittimo intervento additivo da parte della Corte e da esigere il necessario e auspicabile intervento del legislatore, cosi' come e' avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nei confronti degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena l'uso della propria madrelingua, come parificata a quella italiana, nel suddetto giudizio di opposizione davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza).

Norme citate

Parametri costituzionali