Pronuncia 62/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costitituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile e degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Pahor Samo ed il Sindaco di Trieste ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 prima Serie Speciale dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione di Pahor Samo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'avvocato Bogdan Berdon per Pahor Samo e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare la propria madrelingua come lingua parificata a quella ufficiale del suddetto processo; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana come lingua del processo civile, con esclusione della possibilità di usare la lingua slovena da parte di cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA
Relatore: Antonio Baldassarre
Data deposito: Mon Feb 24 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 62/92 A. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETA' PER LE PARTI - QESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA UN APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENIA) - MOTIVAZIONE, NELLORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA IL POSSESSO DA PARTE DI QUESTI DELLA CITTADINANZA ITALIANA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 122
- legge-Art. 22
- legge-Art. 23
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 6
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
- Costituzione-Art.
- Costituzione-Art. 3
SENT. 62/92 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE - VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA' DEI PRESUPPOSTI DI ESISTENZA DEL GIUDIZIO 'A QUO' - ESCLUSIONE, A MENO CHE ESSI NON RISULTINO MANIFESTAMENTE CARENTI NEL MOMENTO IN CUI E' SOLLEVATA LA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 62/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLE DISPOSIZIONI DA CUI DERIVA LA PREVISIONE CENSURATA - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 23
- codice di procedura civile-Art. 122
- legge-Art. 22
SENT. 62/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL PROCESSO CIVILE - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE LA PROPRIA MADRELINGUA INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI E' INSEDIATA LA MEDESIMA MINORANZA - ESCLUSIONE.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 122
- legge-Art. 22
- legge-Art. 23
Parametri costituzionali
SENT. 62/92 E. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA DI LINGUA SLOVENA RESIDENTE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - QUALIFICAZIONE COME "MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA" - FONDAMENTO NORMATIVO.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art.
- Costituzione-Art. 6
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
SENT. 62/92 F. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA - GARANZIA ESSENZIALE - PORTATA E REALIZZAZIONE.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
- Costituzione-Art.
- Costituzione-Art. 6
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 3
SENT. 62/92 G. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA SLOVENA - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE E, IN PARTICOLARE, CON QUELLE GIURISDIZIONALI - GARANZIA COSTITUZIONALE IN VIA DI PRINCIPIO - EFFETTIVITA' ED AZIONABILITA' DEL DIRITTO - LIMITI.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art.
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
- Costituzione-Art. 6
SENT. 62/92 H. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE, INNANZI AL PRETORE EL LUOGO, LA PROPRIA MADRELINGUA, FRUENDO DELLA TRADUZIONE DEI PROPRI ATTI E, INVERSAMENTE, DI QUELLI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
- legge-Art. 22
- legge-Art. 23
- codice di procedura civile-Art. 122
Parametri costituzionali
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
- Costituzione-Art. 6
- Costituzione-Art.
SENT. 62/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - PARIFICAZIONE AD ESSA DELLA LINGUA SLOVENA COME LINGUA UFFICIALE DEL MEDESIMO GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE DEL LUOGO DI INSEDIAMENTO DELLA MINORANZA SLOVENA - ESCLUSIONE - RICHIESTA ALLA CORTE DI PROCEDERE, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, ALL'INVOCATA PARIFICAZIONE - INTERVENTO DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 23
- legge-Art. 22
- codice di procedura civile-Art. 122
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 6
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3