Articolo 714 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 605/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente infondata - per la ragionevolezza del principio della colleganza della rappresentanza processuale all'incapacita' legale, qual e' posto dall'art. 75 c.p.c. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa. - V. Ord. n. 41/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 75
- codice di procedura civile-Art. 713, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 714
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.