Articolo 324 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 258/1989Depositata il 18/05/1989
GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equita' e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale e' stato sollevato il dubbio di incostituzionalita', e cioe' l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equita' in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 324
- codice civile-Art. 2909
- codice di procedura civile-Art. 113
Parametri costituzionali
Pronuncia 353/1987Depositata il 29/10/1987
La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 113
- codice di procedura civile-Art. 324
- codice civile-Art. 2909
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.