Articolo 176 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Forma dei provvedimenti).
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). (134)
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