Articolo 58 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Altre attivita' del cancelliere).
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.