Articolo 204 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani).
Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.
Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.
Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.