Articolo 542 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Distribuzione giudiziale).
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.(88)((90))
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.(88)((90))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.