Articolo 436-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
(Inammissibilita', improcedibilita', manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello).
Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
(171) ((173))
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