Articolo 703 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669- octies del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell'ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v. la, citata, sentenza n. 356/1996, nonché le ordinanze n. 86/2006 e n. 87/2007.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui consente l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito, dettate per i procedimenti cautelari in genere. Invero, la lettura della norma censurata, su cui le questioni si basano, e le valutazioni che ne derivano, sono smentite, da un lato, dalla tradizionale struttura bifasica del procedimento possessorio - non irragionevolmente mantenuta -, che impone di ritenere il richiamo alle norme sui procedimenti cautelari operato selettivamente, cosicche' ne risulta esclusa l'applicabilita' dell'art. 669-octies; e dall'altro lato, accredita il richiamo di persistente valenza in quanto consente, suo tramite, l'operativita' dell'istituto del reclamo. Questo, poi, attiene esclusivamente al 'thema decidendum' della fase sommaria e non interferisce con la cognizione piena che caratterizza il giudizio di merito sicche' nessun vincolo ne deriva per il giudice incaricato di quest'ultimo. Ne risulta percio' la piena compatibilita' della cosi' strutturata disciplina con i principi di cui agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.; cosi' come, attesa la peculiarita' della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' la disciplina stessa non e' utilmente valutabile alla luce dell'art. 42 Cost.. Ne', infine, trattandosi di tutela giudiziaria, puo' farsi utile riferimento all'art. 97 Cost.. - Sulla inapplicabilita' del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nelle questioni attinenti alla giurisdizione, v., da ultimo, S. n. 16/1998. Sui limiti di estensione delle norme della novella al procedimento possessorio, v. S. n. 203/1996 e 125/1997. Sulla esperibilita', nei procedimenti cautelari, del rimedio del reclamo anche contro i provvedimenti di diniego, v. S. nn. 253/1994 e 501/1995. red.: S. Pomodoro
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 501/1995; O. nn. 58/1996, 124/1996, 203/1996 e 359/1996. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. n. 501/1995; O. nn. 58/1996, 124/1996 e 203/1996. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. - O. n. 58/1996. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 703 cod. proc. civ., nella parte in cui escluderebbe l'applicabilita' dell'art. 669-'terdecies' cod. proc. civ. - e quindi l'istituto della reclamabilita' - ai procedimenti possessori nella fase sommaria, in quanto, posto che l'intento di assicurare una disciplina omogenea alle misure cautelari e anticipatorie costituisce una delle 'rationes' della novella del 1990, proprio l'istituto della reclamabilita' assume un valore caratterizzante del nuovo regime del procedimento cautelare. - Sulla compenetrazione della possibilita' della 'revisio prioris istantiae' con la logica del nuovo procedimento cautelare, sent. n. 253/1994; sull'estensione del rinvio al procedimento cautelare operato dall'art. 703 cod. proc. civ., inteso a trasporre nel procedimento possessorio tutto il contenuto degli artt. 669-bis e segg., in assenza di espresse riserve o incompatibilita' applicative, sent. n. 501/1995. red.: A. Greco