Pronuncia 379/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli nel procedimento civile vertente tra F. F. ed altra e la Sadar Costruzioni s.r.l. ed altra, con ordinanza del 10 maggio 2006, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Procedimento civile - Procedimenti possessori - Fase interdittale - Accoglimento della domanda possessoria - Potestà del giudice di liquidare le spese con il medesimo provvedimento, ancorché non avente natura di sentenza - Mancata previsione - Dedotto ingiustificato onere per il ricorrente vittorioso di richiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al solo scopo di ottenere la condanna del soccombente alle spese - Lamentata disparità di trattamento rispetto al resistente nonché lesione del diritto di azione - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669- octies del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell'ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v. la, citata, sentenza n. 356/1996, nonché le ordinanze n. 86/2006 e n. 87/2007.