Articolo 426 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 45/2018Depositata il 02/03/2018
È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 426 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata, da parte del rimettente, riformulazione del meccanismo di conversione del rito (rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) sub art. 426 cod. proc. civ. - affinché detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo - implica la modifica di una regola processuale rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, perché riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena e non dimidiata dell'atto irrituale. Tale petitum, pur di per sé meritevole di considerazione, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina, posto che essa (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali. La diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia; il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte. ( Precedenti citati: sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980; ordinanze n. 152 del 2000 e n. 936 del 1988 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 426
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1977Depositata il 14/01/1977
E' consentito alla Corte integrare le norme indicate nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione ove risulti chiaro che anche delle altre, benche' ivi non espressamente menzionate, siano investite dalla denunzia di incostituzionalita'. (Nella specie, sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione fosse formulato con riguardo al solo art. 426 cod. proc. civ., emergeva con evidenza dalla motivazione che oggetto della impugnazione era, in realta', il combinato disposto degli artt. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 426, come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 stesso codice).
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 292 COMB.DISP.
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20
Pronuncia 14/1977Depositata il 14/01/1977
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), ritenuto applicabile analogicamente, e dell'art. 20 della stessa legge, il contumace - nelle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima - non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non e' quindi posto in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso, incorrendo di conseguenza nelle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416, con pregiudizio del diritto di difesa. Ne' vale addurre in contrario che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito, perche' cio' presupporrebbe una diligenza superiore a quella normale, e non puo' reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso del termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilita' puo' ottenersi con l'impiego di una diligenza piu' che normale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - per violazione dell'art. 24 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - le succitate disposizioni, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sul nuovo processo del lavoro - non e' prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti. Cfr.: sentt. nn. 34 del 1970, 159 del 1971, 255 del 1974 e 13 del 1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1977Depositata il 14/01/1977
Poiche' della dichiarata illegittimita' costituzionale (parziale), per violazione dell'art. 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge stessa, discende la obbligatorieta' della comunicazione al contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti introduttivi e l'udienza di cui all'art. 420, risulta non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detto articolo del codice di rito, come modificato dalla legge 533, sollevata sotto il profilo della disparita' del trattamento usato, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.