Pronuncia 45/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento civile vertente tra Morris Bragato in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Agrojepistema Bragato Luciano di Bragato Morris & C. snc e Diego Carpenedo, con ordinanza del 16 gennaio 2017, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Fri Mar 02 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Procedimento civile - Riti speciali - Conversione da rito ordinario a rito speciale - Conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti secondo le norme del rito ordinario seguito fino alla conversione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, difesa e giusto processo - Richiesta di pronuncia additiva che modifichi le scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 426 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata, da parte del rimettente, riformulazione del meccanismo di conversione del rito (rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) sub art. 426 cod. proc. civ. - affinché detto mutamento operi solo pro futuro, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo - implica la modifica di una regola processuale rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, perché riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena e non dimidiata dell'atto irrituale. Tale petitum, pur di per sé meritevole di considerazione, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina, posto che essa (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali. La diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) è giustificata, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia; il principio della legale conoscenza delle norme non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte. ( Precedenti citati: sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980; ordinanze n. 152 del 2000 e n. 936 del 1988 ).