Articolo 380 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 2/1974Depositata il 14/01/1974
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 380 del codice di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale e' attivamente o passivamente legittimato coma parte. Ed invero, posto il principio che la deliberazione della sentenza e' compito esclusivo dell'organo giudicante, la presenza di una parte, sia pure investita, come il pubblico ministero, di un'alta funzione di giustizia, nel momento in cui la causa viene decisa, altera le regole del contraddittorio, le quali postulano che in ogni giudizio, salvo che non ostino gravi motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse, le parti siano poste in condizioni di completa ed effettiva eguaglianza. Cfr.: sent. n. 27 del 1972.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 380, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.