Pronuncia 2/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEO NETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 380, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con cinque ordinanze emesse il 13 gennaio 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - sui ricorsi di Diez Enzo contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri e del Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione rispettivamente contro Tassone Francesco, Lantieri Luigi, Amendola Gianfranco e Sinagra Raimondo, iscritte ai nn. 171, 172, 173, 174 e 175 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973 e n. 176 dell'11 luglio 1973. Visti gli atti di costituzione del Ministro di grazia e giustizia, di Amendola Gianfranco e di Sinagra Raimondo; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti; uditi l'avv. Paolo Tesauro, per Amendola Gianfranco, l'avv. Lucio Rubini, per Sinagra Raimondo, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Ministero di grazia e giustizia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380 del codice di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato come parte. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. LUIGI BROSIO - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Mon Jan 14 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 2/74. PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA SUI RICORSI IN CUI IL PROCURATORE GENERALE E' ATTIVAMENTE O PASSIVAMENTE LEGITTIMATO COME PARTE - COD. PROC. CIV., ART. 380, PRIMO COMMA - CONSENTE L'ASSISTENZA, IN CAMERA DI CONSIGLIO, DELLO STESSO PROCURATORE GENERALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. GIURISDIZIONE - DELIBERAZIONE DELLE SENTENZE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ORGANO GIUDICANTE - PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ALTERA LE REGOLE DEL CONTRADDITTORIO E VIOLA L'EGUAGLIANZA EFFETTIVA TRA LA PARTI.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 380 del codice di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale e' attivamente o passivamente legittimato coma parte. Ed invero, posto il principio che la deliberazione della sentenza e' compito esclusivo dell'organo giudicante, la presenza di una parte, sia pure investita, come il pubblico ministero, di un'alta funzione di giustizia, nel momento in cui la causa viene decisa, altera le regole del contraddittorio, le quali postulano che in ogni giudizio, salvo che non ostino gravi motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse, le parti siano poste in condizioni di completa ed effettiva eguaglianza. Cfr.: sent. n. 27 del 1972.