Articolo 257 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 504/1993Depositata il 31/12/1993
ORD. 504/93. PROCESSO CIVILE - ISTRUZIONE PROBATORIA - PROVA PER TESTIMONI - POSSIBILITA', PER LA PARTE, IN CASO DI MORTE, DOPO L'AMMISSIONE E PRIMA DELL' UDIENZA FISSATA PER L'ASSUNZIONE DEL TESTIMONE PRECEDENTEMENTE INDICATO, DI INDICARE ALTRI TESTI DA ESCUTERE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER L'INGIUSTO VANTAGGIO CHE PUO' TRARNE L'ALTRA PARTE - INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'ordinanza di rimessione e' del tutto omessa qualsiasi esposizione del fatto e ogni riferimento all'oggetto ed ai termini del giudizio principale, risultando di conseguenza precluso il controllo alla Corte sul giudizio di rilevanza. - Riguardo ai principi applicati v., 'ex plurimis', S. n. 306/1993 (punto 2 della motivazione) e O. nn. 366/1993 e 21/1993.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 257, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.