Articolo 443 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 93/1979Depositata il 26/07/1979
Esistono indubbiamente delle differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto delle finalita' di pubblico interesse, inerenti alla natura del servizio che riguarda la generalita' dei consociati: ed e` certamente meritevole di tutela l'esigenza di dare a tali imprese di pubblico interesse la possibilita` di esaminare preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertare l'eventuale fondatezza, evitando cosi` lunghe e dispendiose procedure giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalita` del servizio (sentenza n. 57 del 1972). Ma tali procedimenti preliminari non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in giudizio; e d'altra parte a soddisfare quell'esigenza e` sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca una condizione di procedibilita`, la quale non implica decadenza del diritto. Va quindi dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. - cfr. SS. nn. 57/1972, 174/1972, 41/1979 e O. n. 242/1976
Norme citate
- regio decreto-Art. 10, comma 2
- regio decreto-Art. 10, comma 3
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 443
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.